Trib. di Milano- "Grey market"- Obbligo di informazione- Inadempimento- Danno- Fissazione dell'udienza.

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Data di riferimento: 
09/11/2005

Tribunale di Milano, Sez. VI civ. - Pres. Alda Vanoni, Rel. Carla Romana Raineri - 9 novembre 2005. (213)

Processo societario - Nullità dell'istanza di fissazione udienza - Acquiescenza.

Deve ritenersi che abbia prestato acquiescenza alla istanza di fissazione dell'udienza eventualmente viziata da nullità la parte che abbia presentato la nota contenente la definitiva formulazione delle istanze e delle conclusioni ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 3/05. (fb)

Processo societario - Immediata notifica dell'istanza di fissazione udienza - Compressione del diritto alla difesa - Insussistenza.

Non vi è compressione del diritto di difesa dell'attore nell'ipotesi in cui il convenuto notifichi l'istanza di fissazione dell'udienza unitamente alla comparsa di risposta con la quale chieda unicamente il rigetto della domanda avversaria, avendo l'attore la possibilità di replicare alle avverse difese nella nota ex art. 10 cit. e nella memoria conclusionale. (fb) 

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Parmalat - Acquisto di prodotto diverso da quello indicato nell'ordine - Inadempimento - Sussistenza.

Nell'ipotesi in cui l'intermediario proceda all'acquisto di un titolo diverso da quello oggetto dell'ordine impartito dall'investitore, si versa in ipotesi di inadempimento del contratto e non di vizio della volontà. (fb) 

Intermediazione finanziaria - Obbligo di fornire adeguate informazioni su prodotto negoziato al "grey market" prima dell'emissione della "offering circular".

Appare poco credibile che l'intermediario possa aver fornito adeguate informazioni su un prodotto finanziario negoziato nel periodo del cd. "grey market" prima che venisse pubblicata la "offering circular", e ciò in quanto dette informazioni, contenute nella "offering circular" destinata agli investitori istituzionali, non erano ancora state pubblicate e non erano quindi ancora divenute conoscibili dagli operatori finanziari. (fb)

Intermediazione finanziaria - Omessa informazione - Nullità - Insussistenza.

Nell'ambito dei rapporti di intermediazione mobiliare, non può considerarsi nullo il consenso prestato al singolo investimento ove risulti inosservato l'obbligo informativo, poiché l'informazione non assurge a requisito dell'atto a pena di nullità. (fb) 

Omessa informazione sul prodotto oggetto di negoziazione finanziaria - Nesso causale tra la condotta dell'intermediario e ed il danno - Prova - Necessità.

Qualora in relazione ad un rapporto di negoziazione di prodotti finanziari si verifichi un deficit informativo del quale sia responsabile l'intermediario, si dovrà indagare sull'incidenza che tale deficit ha avuto sulla scelta dell'investitore. Questi dovrà quindi provare che il danno patito è conseguenza immediata e diretta della condotta colposa dell'intermediario e non dell'andamento sfavorevole del mercato; in proposito non può infatti invocarsi l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 T.U.F. ed il Giudice dovrà rigorosamente valutare la concreta sussistenza di un nesso eziologico fra inadempimento dedotto e danno asseritamente patito. (fb) 

(provvedimento e massime tratte dalla rivista on-line www.ilcaso.it

 

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Trib. Milano 9 novembre 2005.pdf41.11 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]