Corte di Cassazione (31970/2017) Legittimazione del legale rappresentante di società fallita e non del curatore a richiedere l’annullamento di atti posti in essere dall’amministratore giudiziario di beni sequestrati.

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Data di riferimento: 
04/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 04 luglio 2017 n. 31970 – Pres. Elisabetta Rosi, Rel. Gastone Andreazza.

Amministratore giudiziario – Amministrazione di beni sequestrati – Affitto d’azienda - Legale rappresentante di società fallita – Istanza di annullamento e declaratoria di inefficacia  - Legittimazione – Curatore e creditori concorsuali – Non titolarità di diritti sui ben in sequestro.

Si deve considerare erronea la decisione del giudice dell’esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p. secondo la quale il legale rappresentante di una società dichiarata fallita non sarebbe legittimato ad interloquire sulle modalità di amministrazione da parte dell’amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro preventivo [nello specifico a presentare istanza di annullamento e declaratoria di inefficacia dell’atto di affitto d’azienda dallo stesso effettuato], giacché legittimato risulterebbe essere, ai sensi dell’art. 43 L.F. il curatore; ciò in quanto il curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi titolari di alcun diritto sugli stessi prima dell’assegnazione dei beni e della conclusione della procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.Pen_.%2031970.2017.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: