Tribunale di Trento - Intermediazione finanziaria - Contratti derivati e consulenza tecnica ex art. 669 bis c.p.c.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/05/2009

Tribunale di Trento, 22 maggio 2009 - Pres. Est. Giarrusso.
Segnalazione Avv. Mauro Guizzardi

Consulenza tecnica a fini conciliativi - Natura e finalità del procedimento - Strumento di deflazione processuale - Individuazione della competenza - Ricorso ai criteri di cui all'art. 669 quinquies c.p.c. - Esclusione - Collegamento con il luogo di svolgimento delle operazioni del consulente - Necessità - Fattispecie in tema di contratti derivati.

La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis codice di procedura civile può essere chiesta anche ai fini dell'accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni processuali e si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale; proprio in ragione della particolare natura del procedimento, l'individuazione della competenza non può essere effettuata sulla scorta di quanto disposto dall'art. 669 quinquies codice di procedura civile, dovendosi invece avere riguardo alle concrete modalità di attuazione che richiedono un collegamento con il luogo ove il consulente deve effettuare le operazioni. (Nel caso di specie, la consulenza preventiva a fini di conciliazione è stata disposta in ordine alle caratteristiche ed agli effetti di un contratto derivato su tassi di interesse). (fb)

(Provvedimento,titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Trento 22.05.2009.pdf90.4 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]