Trib. Firenze - Opposizione a decreto ingiuntivo-Riduzione termini-Mutamento del rito -Termine per la riassunzione

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Data di riferimento: 
14/07/2005

La disposizione contenuta nell'art. 2, 3° co. del d. lgs. n. 5/03, la quale dispone che in caso di opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c. i termini sono ridotti alla metà, deve intendersi riferita non solo al termine a comparire di cui all'art. 163 bis, ma a tutti i termini del procedimento, ivi compreso quindi quello per la riassunzione del processo a seguito di mutamento del rito.

Pertanto, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del nuovo processo societario, il termine per la notifica dell'atto di riassunzione è di quindici giorni decorrenti dall'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo. (fb)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]