Trib. Saluzzo - Intermediazione finanziaria - Adesione alla Task Force Argentina e rinuncia all'azione.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
28/04/2009

Tribunale di Saluzzo 28 aprile 2009 - Pres. Pasi - Est. Franconiero.
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Adesione all'arbitrato internazionale ICSID - Rinuncia all'azione nei confronti dell'intermediario - Esclusione - Contenuto della lettera di istruzione agli obbligazionisti - Natura di mera raccomandazione - Estraneità all'accordo dell'intermediario.

Contratto quadro - Mancato adeguamento alla normativa di natura inderogabile successiva alla stipulazione - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Singole operazioni di negoziazione eseguite in forza del contratto quadro - Natura di singoli contratti - Nullità del contratto di commissione - Oggetto della restituzione.

E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda nei confronti dell'intermediario proposta dall'investitore che abbia aderito al giudizio arbitrale internazionale promosso presso l'Icsid (International Centre for the Settlement of the Investment Disputes - Centro Internazionale per la Risoluzione delle controversie in materia di investimenti, istituito presso la Banca Mondiale con la Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, ratificato in Italia con legge n. 1093 del 1970) con mandato conferito alla Tfa (Task force Argentina - Associazione per la tutela degli investitori in titoli Argentina) ed allo studio legale White & Case; sulla base della documentazione sottoscritta dai singoli investitori in sede di adesione a tale iniziativa ed in particolare dalla "lettera di istruzioni agli obbligazionisti" non appare, infatti, configurabile alcun impegno dell'investitore a rinunciare al giudizio nei confronti dell'intermediario, il quale rimane estraneo a tale accordo, stante la natura di raccomandazione delle clausole in esso contenute, miranti esclusivamente a rendere edotto l'investitore delle eventuali conseguenze derivanti da sue libere scelte; il fatto poi che l'investitore venga espressamente invitato a "rinunciare agli atti del giudizio Icsid, revocare la procura alle lite a White & Case ed il mandato alla Tfa per iniziare l'azione legale che si ritenga più opportuna", non importa automaticamente la rinuncia all'azione interna nei confronti dell'intermediario, atteso che detto invito ha riguardo all'ipotesi in cui il risparmiatore faccia precedere la successiva azione interna alla rinuncia al giudizio arbitrale estero, evenienza che tuttavia non esclude la facoltà in capo al predetto di agire anche senza la preventiva rinuncia agli atti dell'arbitrato, la quale comporta l'unica conseguenza di non potersi valere di un eventuale giudicato arbitrale favorevole, come in caso di alienazione dei titoli in pendenza di quest'ultimo giudizio. (fb)

Poiché le operazioni poste in essere dall'intermediario per conto del cliente debbono essere conformi non solo al contenuto del contratto quadro ma anche alle norme inderogabili di legge, il contratto quadro, al fine di evitare la sostanziale vanificazione delle norme poste a tutela dell'investitore, deve conformarsi alle prescrizioni di natura imperativa ed inderogabile emanate dopo la sua stipulazione; in difetto, le singole operazioni di negoziazione potranno essere affette da nullità sopravvenuta ex artt. 23, comma 1, d. lgs. N. 58/1998 e 30 reg. Consob n. 11522/98. (fb)

Le operazioni di acquisto dei titoli eseguite in forza del contratto quadro devono essere considerate a loro volta altrettanti contratti, per cui, nell'ipotesi in cui i titoli (nella specie obbligazioni argentine) non vengano ceduti all'investitore dall'intermediario ma da questi acquistati da altro intermediario per conto dell'investitore, saranno configurabili altrettanti contratti di commissione ex art. 1731 codice civile per effetto dei quali l'acquisto in capo all'investitore ordinante avviene in forza della regola prevista per il mandato all'art. 1706, comma 1, codice civile, applicabile anche al contratto di commissione. In questo caso, l'eventuale dichiarazione di nullità della singola operazione avrà ad oggetto il contratto di commissione e non l'acquisto dell'intermediario sul mercato finanziario, con la conseguenza che l'oggetto della restituzione ex art. 2003 codice civile deve essere individuato nella provvista fornita dal cliente per l'acquisto dei titoli. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Saluzzo 28.04.09.pdf482.35 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]