Tribunale di Bologna - Intermediazione finanziaria – Annullabilità del contratto d’acquisto per vizio del consenso.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 18/05/2009 - 11:38
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Data di riferimento:
08/01/2008
Tribunale di Bologna 8 gennaio 2008
dott. Bruno Berlettano - Presidente;
dott. Chiara Graziosi - Giudice;
dott. Anna Maria Rossi - Giudice rel.
(Provvedimento segnalato dall'avv. Alessandra Pascolo)
Intermediazione finanziaria - obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - annullabilità del contratto per violazione degli obblighi comportamentali.
Un contratto d'acquisto concluso per un errore essenziale sull'identità dell'oggetto della prestazione, ovvero su una qualità determinante del consenso, è annullabile.
L'errore deve ritenersi riconoscibile quando é il frutto diretto della disinformazione che l'istituto di credito ha mantenuto in capo ai risparmiatori.
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
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Tribunale di Bologna 8.01.2008.pdf | 4.58 MB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]