Tribunale di Bologna - Intermediazione finanziaria – Annullabilità del contratto d’acquisto per vizio del consenso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/01/2008

Tribunale di Bologna 8 gennaio 2008
dott. Bruno Berlettano - Presidente;
dott. Chiara Graziosi - Giudice;
dott. Anna Maria Rossi - Giudice rel.
(Provvedimento segnalato dall'avv. Alessandra Pascolo)

Intermediazione finanziaria - obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - annullabilità del contratto per violazione degli obblighi comportamentali.

Un contratto d'acquisto concluso per un errore essenziale sull'identità dell'oggetto della prestazione, ovvero su una qualità determinante del consenso, è annullabile.

L'errore deve ritenersi riconoscibile quando é il frutto diretto della disinformazione che l'istituto di credito ha mantenuto in capo ai risparmiatori.

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Bologna 8.01.2008.pdf4.58 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]