Tribunale di Milano - Intermediazione finanziaria - Restituzione delle cedole e prova della mala fede.

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Data di riferimento: 
09/04/2009

Tribunale di Milano 9 aprile 2009 - Pres. Di Blasi - Rel. Angela Bernardini.
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Risoluzione per inadempimento - Restituzione delle cedole - Mala fede dell'investitore - Prova - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni in contropartita diretta - Domanda di risoluzione - Ammissibilità.

In ipotesi di accoglimento della domanda dell'investitore di risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di obbligazioni argentine, non potrà essere accolta la domanda riconvenzionale della banca di restituzione delle cedole nel frattempo incassate ove non venga dimostrata la mala fede dell'investitore secondo quanto disposto dall'art. 2033 codice civile. (fb)

E' configurabile l'azione di risoluzione proposta con riferimento all'acquisto in contropartita diretta di obbligazioni, trattandosi di negozio bilaterale concluso per effetto dell'esecuzione da parte dell'intermediario della proposta di acquisto del cliente. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale Milano 09 aprile 2009.pdf129.34 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]