Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato preventivo: falcidia in sede di rivalsa del fideiussore tenuto a pagare l’intero al creditore principale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/06/2015

 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 18 giugno 2015 - Pres. Scoppa, Est. Pugliese.

 

Concordato preventivo – Deposito del ricorso – Privilegi –  Successiva acquisizione  – Divieto ex art. 168, terzo comma L.F. -  Privilegio ex art. 9, quinto comma, del D. Lgs. 123/1998  -  Credito del fideiussore – Prelazione derivante dalla legge  – Privilegio da considerarsi sorto contestualmente al credito garantito – Anteriorità  rispetto alla proposizione del concordato – Efficacia nei confronti dei creditori concorrenti.

 

Concordato preventivo - Omologazione – Creditori anteriori – Obbligatorietà del concorso – Fideiussore – Creditore garantito – Diritto all’integrale pagamento – Credito di regresso del garante – Possibile falcidia.

 

Non  appare condivisibile l’assunto secondo cui il privilegio che assiste il credito di un fideiussore del debitore ovvero dell’obbligato in via di regresso, anche se sospensivamente condizionato all’effettivo pagamento di quanto garantito, sarebbe un diritto di prelazione acquistato, in violazione del divieto di cui all’art. 168, terzo comma L.F., soltanto in un momento successivo alla data di deposito da parte del debitore garantito della domanda di concordato, e risulterebbe, perciò, inefficace rispetto ai creditori concorrenti, e ciò anche se la posizione di garanzia risultasse già sorta anteriormente alla proposizione del concordato, in coincidenza del sorgere del credito garantito, ed anche laddove la escussione del debitore da parte del garante  non fosse già anteriormente avvenuta. Infatti, il privilegio è una causa di prelazione non pattizia o convenzionale, il cui sorgere non dipende dalla volontà delle parti in quanto deriva direttamente dalla legge che la prevede (nel caso di specie, dall’art. 9, quinto comma, del D. Lgs. 123/1998 : “Disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”) in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica intrinseca e, perciò, a questa congenita. Pertanto, il privilegio, non si “acquista” per volontà delle parti bensì “sorge” con la causa di credito, con la conseguenza che non può che ritenersi originato nel momento stesso in cui sorge il relativo diritto di credito e non in un momento successivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Costituisce effetto naturale dell'esistenza di una garanzia personale il fatto che il fideiussore sia tenuto ex art. 184 L.F. (o dell’art. 135 L.F.) al pagamento al creditore dell'intero debito garantito, anche quando dal debitore principale, ammesso a concordato preventivo (o a concordato fallimentare), il creditore possa pretendere soltanto una percentuale inferiore. Il fideiussore infatti legittimamente paga quanto si era obbligato a pagare e, legittimamente, subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato e quindi la falcidia del suo credito come qualunque altro creditore concorrente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13198.pdf

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: