Trib. Milano - Intermediazione finanziaria - Vendita dei titoli prima del giudizio e questione di legittimazione.
Tribunale di Milano 18 febbraio 2009 - Pres. Alda Maria Vanoni - Rel. Carla Romana Raineri.
Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti
Intermediazione finanziaria - Azione di nullità e di risoluzione - Vendita dei titoli prima del giudizio - Questione di legittimazione attiva - Irrilevanza.
Intermediazione finanziaria - Operazione inadeguata - Divieto legale di agire - Situazione di pericolo - Indagine sul nesso di causalità - Irrilevanza.
Va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione dell'attore con riferimento alle domande di nullità e di risoluzione, atteso che la vendita dei titoli disposta prima dell'introduzione del giudizio non impedisce comunque la restituzione del tantundem. (fb)
L'accertata violazione del divieto legale di dar corso ad operazioni inadeguate in assenza di specifico avvertimento preclude ogni ulteriore indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno. Resta infatti irrilevante la volontà ipotetica dell'investitore in ordine all'incidenza dell'omessa informazione sulla volontà del cliente, al pari del giudizio ipotetico sull'ordine degli eventi che si sarebbero altrimenti verificati, atteso che una volta riconosciuto che si è in presenza di un divieto legale di agire, l'illecito consiste e si consuma nel semplice fatto di agire in violazione del divieto. Ciò che infatti unicamente rileva è che l'intermediario ha posto l'investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire per scongiurare il rischio di un pregiudizio ritenuto insito in quella condotta. (fb)
(provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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