Tribunale di Udine - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta.

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Data di riferimento: 
12/12/2008

Tribunale di Udine - 12 dicembre 2008

dott.Alessandra Bottan Presidente;
dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.;
dott. Mimma Grisafi Giudice ;

Intermediazione finanziaria - violazione obblighi e dovere di comportamento dell'intermediario - contratto quadro - nullità per mancanza di forma scritta - nullità dei singoli ordini d'acquisto.

Un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento si deve estrinsecare attraverso la stipula del contratto quadro iniziale ed il successivo acquisto dei titoli con separati ordini.

Gravano sull'intermediario generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero meglio assicurare l'adempimento dei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza", così come gli specifici obblighi di carattere formale - alcuni dei quali riguardano la fase iniziale mentre altri operano nello sviluppo successivo del rapporto - devono essere rispettati tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto.

Laddove il legislatore non abbia previsto la conseguenza della nullità (relativa), la violazione degli obblighi e dei doveri di comportamento dell'intermediario non inficia la validità dei contratti, ma costituisce inadempimento delle obbligazioni che nascono dai contratti stessi, i cui effetti sono integrati ai sensi dell'art. 1374 c.c. Il legislatore, sanzionando di nullità (relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, ha inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell'intermediario. Tale nullità è azionabile solo dal cliente della banca a tutela degli interessi anche pubblicistici previsti dall'ordinamento, per la protezione, cioè, sia del singolo risparmiatore, sia in generale dell'integrità del mercato.

La nullità del singolo ordine di acquisto deriva, non dalla mancanza di forma scritta di quest'ultimo, ma dalla mancanza di forma scritta del contratto quadro e quindi dalla sua nullità, che si propaga ai successivi e autonomi ordini di acquisto, i quali vanno visti, comunque, come singoli atti di esecuzione del rapporto contrattuale concluso fra le parti.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]