Tribunale di Udine – Responsabilità penale per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta semplice della titolare di impresa individuale fallita, dell’amministratrice di fatto e dei soggetti estranei.

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Data di riferimento: 
03/05/2016

 

Tribunale di Udine 03 maggio 2016 – Pres. Est. Di Silvestre.

 

Bancarotta per distrazione – Imprenditore dissestato - Contratto di locazione d’azienda – Scopo di far rimanere il bene in ambito familiare – Impossibilità per la fallita di proseguire l’attività –  Situazione debitoria - Nessuna garanzia di ripiano -  Integrazione del reato – Responsabilità penale anche dell’amministratrice di fatto.

 

Bancarotta per distrazione – Soggetto estraneo – Imputazione di concorso nel reato – Non disponibilità di un completo compendio informativo – Assoluzione.

 

Bancarotta per distrazione – Imputazione della fallita e dell’acquirente - Vendita di piccola percentuale di immobile in comproprietà – Incertezza sull’incongruità del prezzo di vendita – Interesse a ridurre il numero dei comproprietari -  Difficoltà di un’eventuale vendita – Assenza di prova di una volontà di spoliazione – Assoluzione.

 

Bancarotta semplice – Colpa grave – Ritardo nell’instaurare la procedura di fallimento – Aggravamento della situazione debitoria – Responsabilità penale.

 

Può integrare il reato di bancarotta per distrazione, di cui all’art. 216, primo comma, n.1 L.F.,   la stipulazione di un contratto di locazione di azienda per finalità estranee all’attività imprenditoriale, in particolare quando abbia lo scopo, in previsione del fallimento del locatore, di far permanere la disponibilità dei beni aziendali nell’ambito dello stesso nucleo familiare o centro di interessi, ponendo, di conseguenza, l’imprenditore dissestato nell’impossibilità di proseguire l’attività economica senza però garantirgli il ripiano in alcun modo della  sua situazione debitoria ed anzi aggravandola, essendo i canoni d’affitto pattuiti del tutto insufficienti a far fronte anche ai soli oneri finanziari via via maturati (nello specifico, di tale reato è stata chiamata a rispondere non solo, per la sua veste formale, la titolare della ditta individuale sottoscrittrice del contratto d’affitto, ma anche la cognata, socia della neo costituita società affittuaria dell’azienda, e ciò non quale concorrente estranea, bensì nella veste di amministratrice di fatto per essersi la stessa occupata della gestione della ditta poi fallita  e per aver avuto in tal modo la precisa consapevolezza dello stato di dissesto in cui quella ditta versava e della valenza distrattiva dell’affitto stipulato con la  nuova società di cui risultava socia). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Affinché il soggetto estraneo possa essere ritenuto penalmente responsabile in concorso col soggetto che ha commesso il reato previsto dall’art. 216, primo comma n.1 L.F., occorre da parte sua la “consapevolezza che abbracci le varie condotte ed i reciproci nessi per il raggiungimento dell’evento distrattivo” (nello specifico il tribunale ha assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato dall’imputazione di concorso esterno i genitori ed il fratello della titolare della ditta fallita, viceversa riconosciuta colpevole del reato di distrazione, in quanto ha ritenuto che i soggetti estranei, in particolare il fratello della fallita, non disponevano di un completo compendio informativo e che, dunque, non potevano essere stati in grado di ricavare dall’uscita dal patrimonio  della fallita del bene che era stato ceduto a quest’ultimo, verosimilmente senza una effettivo esborso di denaro da parte sua, un giudizio di concreto repentaglio degli interessi dei creditori, tanto più che il cessionario poteva supporre che i consistenti finanziamenti fatti due anni prima dai comuni genitori alla di lui sorella potevano aver contribuito al salvataggio dell’impresa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Vanno assolte, perché il reato non sussiste, dall’accusa di avere in concorso tra loro ed allo scopo di recare pregiudizio ai creditori del fallimento e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e quindi dall’imputazione di distrazione o dissipazione di proprietà immobiliari facenti parti del patrimonio della ditta fallita, la titolare di questa e la di lei cognata che avevano compravenduto tra loro, per un prezzo inferiore al suo valore reale, la piccola percentuale di proprietà della fallita (1/9) di un immobile che per la restante parte apparteneva ad altri familiari del de cuius della stessa, in particolare alla madre che vi abitava, e ciò in ragione dell’incertezza circa l’incongruità del prezzo di vendita, dell’oggettivo interesse di ricondurre in capo a pochi soggetti la proprietà di un immobile diviso in quote ridotte ed in uso ad uno solo dei comproprietari, in considerazione della difficoltà che il curatore (che non aveva ritenuto di procedere ad una stima del bene e neppure di agire in revocatoria) avrebbe incontrato nella vendita di una quota così contenuta se non offrendola ad uno dei comproprietari e, quindi, in definitiva in quanto non si poteva ritenere provata con l’adeguata certezza la finalità di spoliazione di tale cessione, benché avvenuta in concomitanza del contratto di affitto d’azienda, di cui si era viceversa riconosciuto l’intento distrattivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Laddove ricorra l’elemento soggettivo della colpa grave, comporta la responsabilità penale per il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217 L.F. anche il semplice ritardo nell’instaurare la procedura di fallimento in quanto per la sua sussistenza è sufficiente che l’aggravamento della situazione debitoria della ditta fallita, in particolare per quanto concerne l’entità degli interessi passivi, sia conseguenza naturale ed  inevitabile del protrarsi dell’attività di impresa (nello specifico il tribunale  ha riconosciuto colpevoli di tale reato sia la titolare che l’amministratrice di fatto della ditta fallita). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Provvedimento segnalato dall'avv. Lorenzo Cudini del quale alleghiamo una breve nota illustrativa del provvedimento.

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: