Tribunale di Palermo - Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi, società controllata ed effettività dell'interesse.

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Data di riferimento: 
25/02/2009

Tribunale di Palermo 25 febbraio 2009 - Pres. Maria Patrizia Spina - Rel. De Gregorio.
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Palmigiano

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Rapporto tra intermediario e società controllata dalla emittente - Irrilevanza.

Intermediazione finanziaria - Conflitto di interessi - Situazione potenziale di conflitto - Irrilevanza - Concreto interesse dell'intermediario - Necessità.

Deve escludersi l'astratta possibilità di un conflitto di interessi qualora l'intermediario non sia direttamente creditore della società che ha emesso le obbligazioni negoziate ma di una società da questa controllata. (fb)

Perché possa ritenersi esistente un conflitto di interessi non è sufficiente che il conflitto sia solo potenziale, essendo necessario che l'intermediario realizzi concretamente un interesse in conflitto con quello del cliente. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]