Tribunale di Bologna - Intermediazione finanziaria - Ordine anteriore al contratto quadro e nullità.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 24/04/2009 - 14:48
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Data di riferimento:
02/03/2009
Tribunale di Bologna 02 marzo 2009 - Pres. Berlettano - Rel. Antonella Palumbi.Segnalazione dell'Avv. Matteo Acciari
Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione impartito in data antecedente alla stipulazione del cd. contratto quadro - Nullità.
Difetta di fondamento e causa giuridica l'ordine di negoziazione impartito prima della stipulazione del cd. contratto-quadro, con la conseguenza che la negoziazione eseguita dall'intermediario finanziario non produce alcun effetto nella sfera giuridica del cliente e resta a carico dell'intermediario-mandatario per avere questi agito in assenza di valide disposizioni del cliente-mandante. (ma)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
Uffici Giudiziari:
Concetti di Intermediazione finanziaria:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]