Trib.Milano - Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato persona giuridica e obblighi di informazione.

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Data di riferimento: 
15/10/2008

Tribunale di Milano, sez. VI civ. 15 ottobre 2008 - Pres. Vanoni, Rel. Amina Simonetti.

Procedimento civile - Formulazione della domanda - Interpretazione e qualificazione giuridica - Potere del giudice - Qualifica della domanda in modo differente dalla qualificazione data dalla parte - Limiti - Fattispecie.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato persona giuridica - Verifica delle specifica competenza ed esperienza - Dovere dell'intermediario - Insussistenza.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato persona giuridica - Specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari - Dimostrazione mediante dichiarazione scritta del legale rappresentante - Idoneità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato società o persona giuridica - Dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari - Onere dell'intermediario di informazione in ordine al significato e alla portata della dichiarazione - Verifica della comprensione della dichiarazione - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato società o persona giuridica - Dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari -Contestazione della veridicità della dichiarazione - Onere di indicazione specifica di elementi indicativi - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato società o persona giuridica - Dichiarazione di specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari - Contestualità della dichiarazione - Rapporto temporale - Nesso sostanziale e causale- Fattispecie.

La domanda con la quale si deducono fatti che, quanto agli effetti giuridici, integrano fattispecie di inadempimento contrattuale (nella specie in relazione agli obblighi di comportamento dell'intermediario finanziario) deve essere dal giudice qualificata come azione di inadempimento, nonostante la qualifica di azione di nullità data dalla parte. (fb)

Pur non essendo condivisibile l'interpretazione più formalistica dell'art. 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998, è possibile affermare che l'intermediario, al fine di attribuire alla società o persona giuridica cliente la qualifica di operatore qualificato, non ha il dovere di procedere a penetranti verifiche sulla sussistenza in capo al dichiarante della specifica competenza ed esperienza in strumenti finanziari. (fb)

Il "possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari" di cui al secondo comma dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/1998, costituisce un elemento qualificante la persona giuridica o la società che attiene alla sua esperienza e che deve evidentemente preesistere e che, rientrando nella sfera di conoscenza del soggetto, viene dimostrata mediante una dichiarazione scritta idonea a sollevare l'intermediario da ogni onere probatorio al riguardo. (fb)

L'intermediario finanziario, prima di raccogliere la dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/1998, relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, ha il dovere di avvertire la società o persona giuridica cliente del significato di tale dichiarazione e delle conseguenze che da essa derivano in termini di minore protezione dell'investitore ed avere altresì ragionevole certezza che la cliente abbia compreso l'avvertimento e la comunicazione data. (fb)

La società o persona giuridica che contesti la corrispondenza al vero della dichiarazione di cui al secondo comma dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/1998, relativa al possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, ha l'onere di specificare gli elementi e i fattori indicativi che evidenziano la non veridicità della dichiarazione. (fb)

Al fine di stabilire se la dichiarazione di operatore qualificato sia o meno contestuale o precedente alla stipulazione del contratto per la prestazione di un servizio di investimento, il rapporto temporale tra i due momenti non deve essere inteso in senso formale o semplicemente cronologico, bensì in senso sostanziale e causale. (Nella specie, è stata ritenuta correttamente riferibile al contratto di irs la dichiarazione contenuta nel contratto stesso) (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]