Trib. di Milano - Intermediazione finanziaria - Sollecitazione occulta e conflitto di interessi

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Data di riferimento: 
03/06/2008

Tribunale di Milano 3 giugno 2008 - Pres. Bernardini, Rel. Amina Simonetti
Segnalazione degli Avv.ti Roberto Caruso e Roberto D'Archi

Intermediazione finanziaria - Sollecitazione occulta all'investimento - Prova dell'offerta ad un numero indeterminato ed indistinto di risparmiatori - Necessità.

Operazioni in conflitto di interessi - Divieto di esecuzione di cui all'art. 28 reg. Consob 11522/98 - Informazione del conflitto - Autorizzazione scritta del cliente - Necessità - Violazione - Inadempimento - Danno in re ipsa.

Deve escludersi che ricorra la fattispecie della sollecitazione occulta all'investimento rivolta ad un pubblico indifferenziato di investitori ove non venga fornita la prova che via sia stata un'offerta di fatto rivolta ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori non istituzionali in modo uniforme e standardizzato. (fb)

E' inadempiente e risponde del danno patito dall'investitore l'intermediario che, in violazione dell'espresso divieto contenuto nell'art. 28 reg. Consob 11522/98, in presenza di situazione di conflitto di interessi dia corso all'operazione in mancanza di espressa autorizzazione scritta dell'investitore che sia stato previamente informato, sempre per iscritto, della natura e dell'estensione del conflitto. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]