Corte di Cassazione – Fallimento: ricorso in opposizione allo stato passivo e necessaria contestuale allegazione della documentazione posta a fondamento della richiesta.

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Data di riferimento: 
21/04/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. IV civ., 21 aprile 2016 n. 8109 – Pres. Dogliotti, Rel. Genovese.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Ricorso – Condizione di ammissibilità – Produzione documentale tardiva – Irritualità - Causa ascrivibile alla cancelleria – Irrilevanza.

 

“In materia di opposizione allo stato passivo, nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il ricorrente si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda. Tuttavia, mentre il deposito condiziona l’ammissibilità dell’opposizione, il tempestivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti rileva unicamente al fine della ritualità della relativa produzione, sicché ove sia tardivo l’inammissibilità non investe l’intera opposizione ma solo i documenti prodotti insieme ad esso, salvo che l’opponente non chieda di essere rimesso in termini per causa a lui non imputabile.” (nello specifico, la Corte, in applicazione  di tale  condiviso principio di diritto, già affermato dalla Cass. Sez I, n. 20746/2015, ha respinto in quanto infondato il ricorso dell’opponente, confermando che si doveva ritenere escluso che integrasse la causa non imputabile allo stesso la prassi della cancelleria di limitarsi alla ricezione del solo ricorso e non anche dei documenti allegati, atteso che, in assenza di un formale rifiuto di ricezione, il mancato deposito doveva pur sempre iscriversi al ricorrente). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160422122016.PDF

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: