Trib. Vicenza - Intermediazione finanziaria, livello di rischio, operatore qualificato e buona fede.
Tribunale di Vicenza 29 gennaio 2009 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Segnalazione degli Avv.ti Giancarlo Schiavo e Maria Cristina Costa
Intermediazione finanziaria - Contratto di swap - Funzione - Livello di rischio.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Contenuto della dichiarazione ex art. 31 reg. Consob 11522/98 - Preesistenza di competenza ed esperienza - Necessità.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Onere dell'intermediario di verificare l'effettiva sussistenza di competenza ed a esperienza - Sussistenza.
Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Pregressa operatività in swap - Valutazione - Conseguenze - Qualifica di operatore qualificato - Esclusione.
Intermediazione finanziaria - Violazione degli obblighi informativi - Natura - Buona fede contrattuale - Rilevanza contrattuale - Sussistenza.
Banca - Contratto di mutuo - Recesso senza preavviso - Violazione del principio di correttezza e buona fede - Sussistenza.
Il livello di rischio di un contratto di swap è strettamente legato alla sua funzione, nel senso che sarà sicuramente maggiore il rischio di un swap con finalità di copertura di altre variabili di rischio rispetto ad uno con finalità meramente speculativa. (fb)
La dichiarazione di cui all'art. 31 reg. Consob n. 11522/98, volta alla qualificazione dell'investitore come operatore qualificato, non può avere il valore di una autocertificazione, ma deve rappresentare in maniera corretta e corrispondente a verità il possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari; il possesso della specifica competenza ed esperienza deve, quindi, essere un prerequisito della dichiarazione e non la conseguenza, posto che la dichiarazione non può di per sé sola avere l'effetto di rendere operatore professionale chi non lo è. (fb)
L'intermediario, in un ottica di maggiore responsabilizzazione della sua funzione, ricavabile dall'art. 21, comma 1, lett. a), TUF, è tenuto a verificare il grado effettivo di esperienza e di competenza del cliente, verificando la concreta rispondenza tra la realtà e quanto dichiarato dall'investitore che si accinge ad essere considerato operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 reg. Consob n. 11522/98. (fb)
Il fatto che l'investitore, in assenza di precisi e concreti riscontri circa la sua qualifica di operatore qualificato, abbia in altre occasioni stipulato altri contratti di swap traendone un danno, non ne fa un operatore qualificato, bensì, in assenza di prova contraria, un soggetto inconsapevolmente colpito dall'imprevedibile meccanismo di aumento del debito legato a tali strumenti finanziari. (fb)
Benché le norme sull'intermediazione finanziaria abbiano natura imperativa perché poste a tutela di interessi pubblici che trascendono quelli dei singoli individui, la violazione degli obblighi di informazione costituisce un'ipotesi di responsabilità contrattuale che può essere fatta risalire alla norma di cui all'art. 1337 cod. civ. che impone, come regola generale, alla parte di astenersi da comportamenti maliziosi o anche solo reticenti e di fornire all'altra parte ogni elemento rilevante ai fini della stipula del contratto; da ciò consegue che la violazione dell'art. 1337 cod. civ. diviene rilevante non solo nei casi in cui si verifichi la rottura ingiustificata delle trattative o il contratto sia invalido o inefficacie, ma anche ove il medesimo pur valido ed efficacie sia tuttavia fonte di pregiudizio per la parte che ha subito il comportamento scorretto. (fb)
Il recesso improvviso e senza preavviso dal contratto di mutuo da parte della banca integra violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, che costituisce espressione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, violazione che costituisce di per sé inadempimento fonte di risarcimento del danno. (fb)
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )
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Tribunale di Vicenza 29.01.2009.pdf | 1.31 MB |