Tribunale di Mantova - Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto ed estensione ad altre operazioni.

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Data di riferimento: 
22/01/2009

Tribunale di Mantova 22 gennaio 2009 - Pres. Est. Bernardi.

Intermediazione mobiliare - Nullità del contratto per vizi formali - Restituzione ai risparmiatori dell'importo investito - Debito di valuta - Criterio di liquidazione del maggior danno - Rendistato calcolato al netto della ritenuta fiscale.

Domanda riconvenzionale proposta dalla banca - Legittimazione a far valere la nullità di operazioni distinte da quelle oggetto della domanda del risparmiatore - Esclusione.

Nel caso di nullità del contratto di intermediazione ai risparmiatori vanno restituite le somme versate al tempo dell'investimento maggiorate degli interessi ragguagliati al tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di stato (c.d. rendistato). (mb)

La nullità prevista dall'art. 23 del d. lgs. 58/1998 è, per espressa previsione normativa, di carattere relativo in quanto solamente il cliente è legittimato ad eccepirla e da ciò consegue che l'intermediario non è legittimato né ad eccepire la nullità del contratto di negoziazione per vizi formali né a far valere la nullità di operazioni distinte e autonome rispetto a quelle investite dalla domanda del risparmiatore. (mb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]