Trib. di Milano - Intermediazione finanziaria - Azione contro la CONSOB - Responsabilità da prospetto, natura e contenuto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/07/2008

Tribunale di Milano 25 luglio 2008 - Est. Amina Simonetti.

Sollecitazione all'investimento e collocamento di azioni sul mercato regolamentato - Azione risarcitoria promossa dai risparmiatori contro la Consob - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Diritto degli investitori alle informazioni - Contenuto.

Intermediazione finanziaria - Diritto all'informazione - Violazione - Risarcimento del danno - Nesso di causalità.

Sollecitazione all'investimento - Quotazione sul mercato - Dovere di informazione degli amministratori - Violazione - Natura della responsabilità.

Intermediazione finanziaria - Responsabilità da prospetto informativo - Responsabilità della Consob - Responsabilità extracontrattuale - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Responsabilità da prospetto informativo - Contenuto dell'informazione - Responsabilità extracontrattuale - Sussistenza.

Responsabilità precontrattuale - Natura contrattuale - Onere della prova - Contenuto - Prova liberatoria - Contenuto.

Responsabilità da prospetto informativo - Nesso causale - Accertamento - Criterio probabilistico - Sufficienza.

Ha natura di diritto soggettivo la pretesa al risarcimento del danno conseguente ad una dedotta colpa della P.A. nell'esercizio dell'attività di controllo (nel caso di specie della Consob, ai sensi degli artt. 74, 91 e 94 del d. lgs 58/1998, in relazione ad un procedimento di sollecitazione all'investimento e di collocamento di azioni nel mercato regolamentato) sicché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'azione risarcitoria promossa contro di essa dagli investitori. (mb)

Gli investitori sono titolari di un diritto soggettivo ad essere informati, nella maniera più ampia e completa possibile, sia sulla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società sia su tutti quei fatti relativi alla gestione sociale che possono consentire di autodeterminare le loro scelte di investimento cui corrisponde uno specifico obbligo di fornire i dati oggetto delle informazioni da parte dei soggetti che offrono gli strumenti finanziari o partecipano al procedimento dell'offerta al pubblico. (mb)

La lesione del diritto soggettivo ad essere informati può dare luogo ad un danno risarcibile solo se essa abbia inciso in via diretta e non meramente mediata sul patrimonio personale del soggetto, pregiudicandolo: costui dovrà dimostrare che il danno si è verificato sulla base di una serie causale autonoma il che si verifica allorché la mancata o falsa informazione sulla complessiva situazione economica e patrimoniale della società abbia indotto il socio o il terzo a fare o a mantenere un investimento poi risultato negativo che non avrebbe fatto qualora fosse stato a conoscenza dei fatti omessi o falsamente rappresentati nei documenti ufficiali. (mb)

La violazione, da parte degli amministratori di società, del dovere di informare gli investitori nell'ambito del procedimento di sollecitazione all'investimento e di quotazione al mercato regolamentato, avente natura privatistica ma soggetto ad autorizzazione, va ricondotta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2395 c.c. (mb)

Nell'ipotesi di responsabilità da prospetto informativo la posizione di autorità amministrativa pubblica di controllo rivestita dalla Consob, cui spetta il compito di verificare che le informazioni siano esteriormente complete, coerenti e non manifestamente illogiche, esclude che si possa ritenere la sua partecipazione al procedimento come volontariamente assunta con la conseguenza che la sua responsabilità va ricondotta nell'ambito di quella extracontrattuale. (mb)

La responsabilità da prospetto informativo che si verifica quando il prospetto contiene omissioni, informazioni non vere o non attendibili sull'emittente, sulla sua situazione economico-finanziaria, sulle sue prospettive previsionali tali per cui l'investitore addiviene ad una scelta di investimento (o non investimento) che non avrebbe fatto se avesse saputo i dati reali o che avrebbe concluso a condizioni differenti, si colloca, quanto ai soggetti privati (sponsor e revisore), anche se terzi rispetto alle parti di un futuro contratto, nell'ambito della responsabilità precontrattuale trattandosi di partecipazione di dati che servono alla formazione di una volontà contrattuale. (mb)

La responsabilità precontrattuale va collocata nell'ambito della responsabilità contrattuale derivandone che, secondo i principi generali, i danneggiati debbono provare l'inadempimento, il danno ed il nesso di causalità tre il primo ed il secondo mentre i debitori, per andare esenti da responsabilità, devono dimostrare che la carenza informativa non è addebitabile a loro negligenza e la prova della diligenza nell'adempimento ricade nella sfera d'azione del debitore in maniera tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore e specificamente proprie del bagaglio di conoscenze del debitore. (mb)

Ove si accerti che il prospetto informativo, alla cui formazione attendono soggetti ad elevata professionalità, contenga informazioni inveritiere e fuorvianti deve concludersi, secondo un criterio di alta probabilità logica e di razionalità ed assumendo come modello la situazione che il legislatore ha in astratto previsto (ovvero che gli investitori si informano e sono informati nelle operazioni finanziarie di cui al titolo II parte IV del decreto legislativo 58/1998 leggendo il prospetto informativo) che sono state le decettive informazioni contenute in esso a indurre gli investitori a scegliere quello specifico strumento finanziario oggetto di sollecitazione all'investimento o di nuova quotazione. (mb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Triunale di Milano 25.07.2008.pdf2.91 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]