Corte d'Appello di Trento - Intermediazione finanziaria - Nullità dello swap concluso fuori sede.

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Data di riferimento: 
05/03/2009

Corte D'Appello di Trento 5 marzo 2009 - Pres. Nuzzi - Est. Platania.
Segnalazione dell'Avv. Stefano Pantezzi

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Contenuto della dichiarazione sulla specifica conoscenza ed esperienza - Comunicazione delle esperienze effettive - Necessità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Genericità della dichiarazione di cui all'art. 31 reg. Consob 11522/98 - Contratto concluso fuori sede - Omessa indicazione del diritto di recesso - Nullità - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Contratto di swap concluso fuori sede - Omessa indicazione del diritto di recesso - Estensione della nullità ai successivi contratti collegati - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto di swap - Restituzioni - Mala fede dell'intermediario - Valutazione - Criteri.

La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98 dal legale rappresentante di una società ai fine dell'inquadramento del cliente nella categoria degli operatori qualificati deve avere per oggetto la comunicazione delle esperienze effettivamente possedute dal cliente così da consentire all'intermediario una corretta valutazione in ordine alla professionalità del soggetto; la dichiarazione che si limiti a ripetere il contenuto della disposizione legislativa si risolve in una semplice valutazione giuridica e non ha l'effetto di attestare l'esperienza effettiva. (fb)

La genericità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di una società ai sensi dell'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98, impedisce l'inquadramento del cliente nella categoria degli operatori qualificati, con conseguente applicabilità della sanzione della nullità del contratto di cui all'art. 30 del T.U.F. qualora il medesimo sia stato concluso fuori sede e non contenga l'indicazione del diritto di recesso. (fb)

L'eventuale nullità di un contratto di swap concluso fuori sede per mancanza dell'indicazione del diritto di recesso di cui all'art. 30 del T.U.F., travolge anche i successivi contratti di swap stipulati allo scopo di far fronte alle passività generate dai precedenti rapporti, dovendosi ritenere in tal caso sussistente un collegamento negoziale dovuto al nesso teleologico che lega i vari negozi ove la cessazione del precedente dipenda strettamente dalla stipula del successivo. (fb)

In tema di restituzioni conseguenti alla dichiarazione di nullità di contratti di investimento sussiste la mala fede dell'intermediario qualora, in ipotesi di contratti di swap stipulati per far fronte alla variazione dei tassi di interesse, si siano verificate solo ed esclusivamente le previsioni con effetti negativi a carico del cliente e viceversa favorevoli all'intermediario, il quale è in possesso di cognizioni tecniche di gran lunga superiori a quelle di un comune investitore. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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PDF icon Appello Trento 05.03.2009.pdf1.13 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]