Corte d’Appello di Bologna - Termine e competenza per la dichiarazione di fallimento di società cancellata dal registro delle imprese, in particolare a seguito di trasferimento all'estero.
Corte d’Appello di Bologna 27 gennaio 2015 – Pres. Colonna - Est. Pilati.
Fallimento – Cancellazione dal registro delle imprese – Termine annuale – Necessità della contestuale cessazione dell'attività.
Fallimento – Trasferimento della sede sociale all'estero - Cancellazione dal registro delle imprese – Inapplicabilità dell'art.10 L.F. - Continuità giuridica - Prosecuzione dell'attività d'impresa.
Fallimento – Trasferimento della sede sociale all'estero - Successiva istanza di fallimento – Carattere fittizio o fraudolento dello scopo – Giurisdizione italiana - Permanere della competenza.
Come comprovato dalla stessa rubrica che fa riferimento alla cessazione dell’ “esercizio dell’impresa”, l’art. 10 L.F., a mente del quale l’imprenditore individuale e collettivo può essere dichiarato fallito non oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ha come necessario presupposto la corrispondenza tra cancellazione e cessazione dell’attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nell’ipotesi che la cancellazione di una società dal registro delle imprese sia conseguenza del trasferimento all’estero della sua sede sociale, non trova applicazione l’art. 10 L.F., atteso che siffatto trasferimento non comporta, sempre che l’ordinamento dello stato ricevente non ponga regole diverse da quelle desumibili dalla legge italiana, il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, in alcun modo, la cessazione dell’attività. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Secondo il costante insegnamento di legittimità il trasferimento della sede sociale in altro stato, anche se verificatosi in epoca anteriore alla proposizione dell’istanza di fallimento, e, pertanto, seppur non avvenuto nel rispetto della condizione temporale di cui all’art. 9 ultimo comma L.F., non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana tutte le volte che il trasferimento abbia carattere fittizio o fraudolento e sia attuato dopo il manifestarsi della crisi dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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