Commissione tributaria provinciale di Lucca – Non assoggettabilità ad imposta di donazione o successione dell'atto costitutivo di trust laddove non si verifichi alcun effetto traslativo.

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Data di riferimento: 
06/02/2015

 

Commissione tributaria provinciale di Lucca  06 febbraio 2015 – Pres. Ferro – Est. Corsi.

 

Trust – Atto costitutivo – Clausola risolutiva – Concordato preventivo – Mancata ammissione – Conseguente fallimento – Inefficacia ex tunc – Imposte di donazione o successione – Non assoggettabilità – Imposta di registro in misura fissa – Assoggettabilità.

 

L'atto costitutivo, mediante il quale i soci a responsabilità illimitata di una società hanno blindato in un trust autochiarato alcuni beni immobili della  società a garanzia dei creditori, non è soggetto all'applicazione delle imposte di donazione e successione ma solo a quella di registrazione in misura fissa, laddove contenga una clausola che preveda l'inefficacia ex tunc dello stesso qualora si verifichino alcune condizioni risolutive, tra cui il fallimento della società e la sua, come effettivamente poi verificatosi, mancata ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ciò in quanto, non essendo la società effettivamente stata ammessa a quella procedura ed essendo stata, di conseguenza, dichiarata fallita, sono venuti a cessare gli effetti di garanzia verso i creditori e, di conseguenza, non si è verificato alcun trasferimento di proprietà od altro diritto reale a favore di soggetti terzi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: