Tribunale di Forlì - Intermediazione finanziaria - Rapporto di durata e doveri informativi dell'intermediario.

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Data di riferimento: 
18/11/2008

Tribunale di Forlì 18 novembre 2008 - Pres. Salvadori - Rel. Pazzi.
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Eugenio Lozupone

Intermediazione finanziaria - Doveri informativi dell'intermediario - Rapporto di durata - Permanenza dei doveri durante tutto lo svolgimento del rapporto - Sussistenza.

L'obbligo dell'intermediario di informare il cliente sull'andamento del titolo permane anche successivamente all'acquisto. La regola si ricava dalla disposizione dell'art. 21, lett. b del T.U.F., la quale impone agli intermediari di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati, e dall'art. 28 del reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale il cliente deve essere posto in condizione di effettuare consapevoli scelte non solo di investimento ma anche di disinvestimento. L'obbligo dell'intermediario è quindi di contenuto dinamico che non ha ad oggetto solamente il comportamento da tenere al momento dell'investimento ma, trattandosi di rapporto di durata, anche l'eventuale disinvestimento o modifica delle posizioni prese. (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]