Trib. di Verona - Intermediazione finanziaria - obbligazioni Cirio - Investitore costituito da esperto commercialista

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Data di riferimento: 
20/02/2008

Tribunale di Verona 20 febbraio 2008 - Pres. Mirenda - Est. Vaccari.

Intermediazione finanziaria - Acquisto di obbligazioni Cirio - Investitore costituito da esperto commercialista - Pregressa frequente e sostenuta operatività in strumenti finanziari - Mancanza di rating - Indice di rischio - Consapevolezza - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Obbligo dell'intermediario di monitorare l'andamento dei corsi - Rapporto di semplice negoziazione trasmissione ordini - Esclusione.

Un investitore che svolga la professione di commercialista, che sia componente di diversi collegi sindacali, tra i quali anche quello di una banca, che effettui ripetuti investimenti in obbligazioni di paesi emergenti per importi anche rilevanti e che abbia indicato quali obiettivi di investimento "la prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e dei cambi" non può non sapere che a rendimenti progressivamente più alti corrisponde un rischio di investimento più elevato e soprattutto che, per un soggetto di tale esperienza, la mancanza di rating doveva, nel caso specifico avente ad oggetto obbligazioni Cirio, ritenersi indice di particolare rischiosità dello strumento. (fb)

L'obbligo per l'intermediario di monitorare l'andamento del prezzo dei titoli per informare l'investitore dell'eventuale aumento del rischio postula l'esistenza di un rapporto di gestione patrimoniale o di consulenza e non rientra tra quelli che conseguono alla stipula del contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini in strumenti finanziari. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]