Tribunale di Brescia - Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione e ratifica - Phonebanking

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Data di riferimento: 
17/06/2008

Tribunale di Brescia 17 giugno 2008 - Pres. Est. Orlandini.
Segnalzione dell'Avv. Paolo Righini

Intermediazione finanziaria - Ordini di negoziazione - Prova - Omessa contestazione - Ratifica - Esclusione.

Né la tacita approvazione dell'esecuzione del mandato di cui all'art. 1712, comma 2, cod. civ., la quale presuppone che il mandato sia stato effettivamente conferito, né la mancata contestazione degli estratti conto di cui all'art. 1832 cod. civ., la quale, come è noto, si riferisce esclusivamente agli addebiti ed agli accrediti e non alle operazioni che li giustificano, possono valere come ratifica di ordini di negoziazione eseguiti ma non impartiti dall'investitore. (fb)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Brescia 17.06.2008.pdf322.41 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]