Trib. di Cuneo - Intermediazione finanziaria - Swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - validità

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Data di riferimento: 
09/02/2009

Tribunale di Cuneo 9 febbraio 2009 - Pres. Bonaudi - Est. Pisanu.
Segnalazione dell'Avv. Emanuele Balbo di Vinadio

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro stipulato da società - Contratto di swap - Clausola compromissoria per arbitrato rituale - Validità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante - Onere di verifica dell'intermediario - Esclusione.

Deve essere decisa da arbitri la controversia promossa da una società in relazione a contratti di swap qualora nel contratto quadro sia contenuta una clausola compromissoria (sottoscritta anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.) che devolve ad arbitri rituali ogni controversia derivante dal contratto normativo o da ciascun contratto specifico. (fb)

La veridicità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 reg. Consob da legale rappresentante della società con riferimento al fatto che la società sia munita di competenza ed esperienza in materia finanziaria è affidata alla autoresponsabilità di chi la rende ed è quindi idonea a sollevare l'intermediario da ogni verifica al riguardo. (fb)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]