Tribunale di Padova – Esclusione dal diritto di voto dei fideiussori del debitore proponente il concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
07/07/2014

Tribunale di Padova, 7 luglio 2014 – Pres. Rel. Santinello.

 

Concordato preventivo – Calcolo delle maggioranze ex art. 177 L.F. – Diritto di voto – Fideiussori del debitore principale proponente il concordato – Esclusione.

 

In ordine al calcolo delle maggioranze ex art. 177 L.F., sono esclusi dal diritto di voto i fideiussori del debitore principale proponente il concordato preventivo. In tal senso depone la formulazione letterale dell’art. 174 L.F., che infatti distingue tra i creditori, menzionati al comma 2, e i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, menzionati al comma 4. Presupposto di applicazione di tale norma è, tuttavia, che i fideiussori non siano creditori, il che si verifica allorquando essi non abbiano adempiuto parzialmente o integralmente prima del deposito della domanda di concordato preventivo la propria obbligazione solidale dal momento che, in questo caso, avrebbero diritto di voto in quanto creditori concorrenti.  (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]