Tribunale di Verona - Intermediazione finanziaria - Omessa informazione e lucro cessante

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Data di riferimento: 
23/12/2008

Tribunale di Verona 23 dicembre 2008 - Pres. Rizzo - Est. Tommasi di Vignano.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi -Nesso di causalità tra condotta e danno - Raffronto tra il profilo di rischio dell'investitore l'investimento effettuato - Rilevanza - Prova - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri informativi - Danno da mancato guadagno - Liquidazione equitativa - Criteri.

Può ritenersi provato il nesso di causalità tra difetto di informazione da parte dell'intermediario e danno patito dall'investitore in dipendenza del mancato rimborso del capitale investito in obbligazioni Cirio qualora, in ragione del profilo di rischio emergente dalla precedenti operazioni, si possa ragionevolmente escludere che l'investitore, se fosse stato adeguatamente informato, avrebbe effettuato un investimento inadeguato. (fb)

Il danno da mancato guadagno causato dalla violazione dei doveri informativi, ove possa ritenersi provato che l'investitore avrebbe destinato il capitale a più sicuri investimenti in titoli di stato, può essere liquidato, tenuto conto dell'intrinseca aleatorietà degli investimenti in strumenti finanziari, in via equitativa nella misura del 3,5 per cento annuo dal compimento delle operazioni alla pronuncia della sentenza. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]