Tribunale di Verona - Intermediazione finanziaria - Swap - Oneri informativi e contenuto della dichiarazione

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Data di riferimento: 
01/04/2008

Tribunale di Verona 1 aprile 2008 - Est. Vaccari.

Intermediazione finanziaria - Domanda cautelare atipica - Inibizione degli effetti pregiudizievoli di un contratto di swap - Ammissibilità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato persona giuridica - Contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante - Informazione sulla disapplicazione delle norme a tutela dell'investitore - Idoneità.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Rilevanza di precedenti qualifiche - Indice di non corrispondenza dell'esperienza dichiarata.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Contratti di swap - Estraneità all'oggetto sociale - Irrilevanza.

E' ammissibile la proposizione in via cautelare atipica della domanda volta a paralizzare gli effetti pregiudizievoli (imminente addebito delle passività generate) di un contratto di swap. (fb)

Qualora la dichiarazione prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98 (che consente di inquadrare la persona giuridica tra gli operatori qualificati) espliciti chiaramente che la sottoscrizione comporta la disapplicazione della normativa a tutela dell'investitore non professionale prevista dagli artt. da 26 a 31 del citato regolamento, il soggetto che la sottoscrive non può fondatamente sostenere di non essere stato adeguatamente informato delle conseguenze della scelta operata. (fb)

La circostanza che un soggetto che abbia sottoscritto la dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'art. 31 del reg. Consob n. 11522/98 sia stato definito cliente non professionale in occasione di altro rapporto con l'intermediario, può essere indice di non corrispondenza della dichiarazione con le caratteristiche effettive dell'investitore. (fb)

Il fatto che l'investitore persona giuridica abbia in precedenza effettuato più operazioni in swap e nei contratti fosse evidenziato l'esito delle operazioni precedenti nonché la natura speculativa dello strumento, induce a ritenere che l'investitore abbia acquisito, nel corso del tempo, una più che adeguata conoscenza ed esperienza dei meccanismi operativi di tale tipologia di strumenti finanziari. (fb)

E' irrilevante il fatto che la stipula di contratti di swap sia estranea all'oggetto sociale di una società, qualora tali negozi non abbiano costituito l'attività esclusiva o anche solo prevalente dell'ente. (fb)

(provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]