Trib. di Forlì - Intermediazione finanziaria - Vendita fuori sede di prodotti finanziari e diritto di recesso.

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Data di riferimento: 
13/01/2009

Tribunale di Forlì 13 gennaio 2009 - Pres. Rel. Pazzi.

Segnalazione dello studio Cedrini Urbinati Zamagni

Intermediazione finanziaria - Conclusione di contratti fuori sede - Prodotti finanziari - Limitazione all'attività di collocamento - Esclusione.

L'art. 30 del T.U.F. disciplina in maniera unitaria l'offerta fuori sede di tutti i servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, e prevede, al sesto comma, uno ius poenitendi applicabile ad ogni forma di vendita di titoli mobiliari e non solo al collocamento fuori sede di strumenti finanziari. La ratio della norma in questione, al pari di tutte le altre norme nazionali adottate per dare attuazione alla direttiva europea 20 dicembre 1985 (85/577CEE) è quella di tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalla conclusione di contratti fuori dei locali commerciali e di garantirgli la facoltà di liberarsi dall'impegno, già assunto o in corso di formazione, in un congruo spatium deliberandi. (cuz)

(provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]