Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo: i fideiussori sono ammessi alle operazioni di voto a prescindere dall’immediata esigibilità del proprio credito.
Tribunale di Bergamo, 20 febbraio 2014, G. D. Giraldi.
Fideiussione - Ammissione provvisoria ex art. 176 l. fall. – Calcolo delle maggioranze.
Fideiussione – Art. 176 l. fall. – Partecipazione al voto – Esigibilità del credito – Non rileva – Preventiva classificazione dei creditori – Non rileva.
Art. 174, comma 4, l. fall. – Ratio – Coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso – Interessi qualificati rispetto all’approvazione del piano.
In sede di ammissione provvisoria ex art. 176 l.fall., i fideiussori del debitore possono essere legittimamente ammessi al voto ai fini del calcolo delle maggioranze, in quanto il credito di cui sono titolari è credito diverso per titolo, e naturalmente per soggetto cui fa capo, rispetto a quello del debitore principale. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
L’art. 176 l. fall. consente ai creditori di partecipare alle operazioni di voto a prescindere dalla possibilità degli stessi di poter esigere immediatamente le somme relative al credito di cui sono titolari. Infatti, l’esigibilità del credito non è presupposto della qualificazione del creditore, né del diritto al voto; la norma neppure richiede espressamente che i creditori debbano essere stati preventivamente classati. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
La ratio dell’art. 174, comma 4, l. fall. nella parte in cui prevede che possano intervenire all’adunanza dei creditori anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, risiede nel fatto che la presenza di tali soggetti non è casuale, ma è giustificata proprio dall’interesse di cui essi sono portatori rispetto alla possibile approvazione del piano e alla relativa incidenza sulle proprie obbligazioni. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)
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