Commissione tributaria provinciale di Pesaro – Applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni al trust.

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Data di riferimento: 
11/03/2014

Commissione tributaria provinciale di Pesaro, 11 marzo 2014.

Trust – Tassazione – Imposta sulle successioni e donazioni – Momento segregativo.

Anche nell’ipotesi di trust costituito con vincolo di destinazione in favore dei creditori del costituente nell’ottica di realizzare il pieno rispetto del principio della par condicio creditorum, l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere versata all’atto della segregazione del bene con la costituzione del trust, mentre per tutte le successive vicende dell'atto con cui si verifica effettivamente il trasferimento dei beni da parte del trustee in favore dei beneficiari non dovrà esserci ulteriore tassazione, dato che quest'ultima si impone solo al momento dell’imposizione del vincolo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall'avv. Arturo Pardi.

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]