Tribunale di Cremona – Il trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto

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Data di riferimento: 
08/10/2013

 

Tribunale di Cremona, 8 ottobre 2013 – Est. Borella.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto – Nullità – Esclusione.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto – Conferimento di beni personali dei soci – Vantaggio per i creditori – Simulazione – Esclusione.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto –Cancellazione dal registro delle imprese – Anticipazione del termine annuale per la declaratoria di fallimento – Altre finalità meritevoli – Riconoscimento del trust – Ammissibilità.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto – Concorrenza di due procedure liquidatorie (pubblica e privata) – Incompatibilità – Scioglimento del trust per impossibilità di raggiungimento dello scopo.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto – Scioglimento del trust per intervenuto fallimento – Artt. 72 ss. L.F. – Inapplicabilità – Disciplina dell’atto istitutivo del trust o della legge regolatrice prescelta – Applicazione.

 

 Trust – Trust liquidatorio costituito quando la società si trova in stato di dissesto – Azione revocatoria dell’atto di dotazione – Curatore – Esperibilità.

 

 Un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto non è necessariamente nullo (o inefficace) ab origine, ex art. 13 Convenzione dell’Aja, per contrasto con la legge fallimentare (o meglio, con la liquidazione concorsuale, che ne costituisce l’essenza e presiede ai vari istituti in essa contemplati). Infatti, a seguito delle modifiche alla L.F. succedutesi negli ultimi anni, è stata imboccata in misura crescente la strada della privatizzazione delle procedure concorsuali e l’ordinamento conosce diversi strumenti di autonomia privata attraverso i quali il debitore, ivi comprese le società commerciali, possono gestire per via negoziale e stragiudiziale il rapporto con i creditori. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 Il carattere simulato di un trust liquidatorio costituito quando la società già si trovi in stato di dissesto non può fondarsi sulla mera tesi secondo cui il trust sarebbe stato costituito con lo scopo di creare un ostacolo alle pretese creditorie e dilazionare eventuali istanze di fallimento, poiché – qualora vengano conferiti anche beni personali di soci che in forza della responsabilità limitata in nessun caso avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori – deve dedursi che il trust sia effettivo e meritevole di tutela, ed anzi vantaggioso per i creditori, che vedono incrementato il patrimonio destinato alla propria soddisfazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 La circostanza che, con la costituzione del trust, la società abbia potuto spogliarsi di ogni suo bene e cancellarsi dal registro delle imprese, anticipando il termine annuale per la declaratoria di fallimento, non può costituire motivo di non riconoscimento del trust. Infatti, da un lato, ai sensi degli artt. 2484-2495 c.c. la cancellazione dal registro delle imprese comporta automaticamente l’estinzione della società, indipendentemente dal se e dal come si sia concluso il procedimento liquidatorio; dall’altro, l’anticipata estinzione della società può avere altre finalità, come quella, non certo immeritevole, di evitare di continuare a pagare tasse, dipendenti, consulenti fiscali, e altre spese su una società ormai destinata a morire. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 Il trust liquidatorio non può sopravvivere all’intervenuto fallimento, poiché altrimenti concorrerebbero due procedure liquidatorie, una privata e una pubblica, aventi ad oggetto gli stessi beni e con identità di scopo. La prevalenza deve attribuirsi alla procedura pubblica, in quanto, con la dichiarazione di fallimento, la gestione della crisi d’impresa viene assunta dal tribunale, coadiuvato dal Curatore, e, quindi, lo scopo del trust diviene impossibile. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 In caso di scioglimento del trust per intervenuto fallimento non sono applicabili gli artt. 72 ss. L.F. e, segnatamente, l’art. 78 L.F., poiché tali norme si riferiscono ai rapporti di cui è titolare il fallito, di durata o non esauriti, disciplinando l’eventuale subentro del Curatore ovvero la loro cessazione e i relativi effetti. Al contrario il trust, più simile all’atto unilaterale di costituzione di una fondazione, piuttosto che ad un mandato (cui vorrebbe avvicinarlo chi invoca l’art. 78 L.F.), esaurisce i suoi effetti con la sua costituzione e con la dotazione degli assets destinati allo scopo. La disciplina applicabile sarà quella prevista dall’atto istitutivo del trust, o, in mancanza, dalla legge regolatrice prescelta. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

 Quand’anche l’atto istitutivo del trust o la legge prescelta per la sua disciplina prevedano scopi incompatibili con la procedura concorsuale, il Curatore avrà comunque a disposizione lo strumento specifico dell’azione revocatoria per tornare in possesso dei beni conferiti in trust, che dovrà essere esercitata contro l’atto di disposizione (o meglio, di dotazione) del trust, e non contro l’atto istitutivo. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]