Trib. di Livorno - Intermediazione finanziaria - Obbligazioni argentine - Età avanzata dell'acquirente e dovere di informazione

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Data di riferimento: 
20/05/2008

Va accolta la domanda di risoluzione contrattuale nell'ipotesi in cui la convenuta banca non abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 23 D.L.vo 58/98, ed in particolare qualora la convenuta non abbia informato l'attrice dei rischi dell'investimento compiuto.

L'età avanzata dell'attrice e la totale inesperienza della stessa in materia di operazioni finanziarie, devono indurre la banca ad un atteggiamento di particolare prudenza e rigore nell'assolvimento dell'obbligo informativo sulla natura del titolo e sulle implicazioni dell'acquisto.

Provedimento tratto dal sito http://www.confconsumatori.com/

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]