Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni argentine

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Data di riferimento: 
16/05/2008

Poiché le obbligazioni argentine appartenevano prima dell'acquisto ai c. d. titoli " non investiment grade" , a livello via via decrescente da BB a B- con un grado di rischio elevato, tenuto anche conto che i titoli non erano a breve scadenza, dato che scadevano nel 2004 e dell'elevato rendimento ( prevedendosi in Italia il periodo di scadenza massima, per essere considerati titoli a breve, di 18 mesi), la banca era obbligata a segnalare l'inadeguatezza dell'investimento e ad ottenere pertanto il consenso scritto dei clienti per procedere comunque nell'operazione ( art. 29 regolamento Consob cit.), esplicitando in maniera chiara non solo l'inadeguatezza dell'investimento, ma illustrando anche le caratteristiche dei titoli consigliati, dato l'elevato grado di rischio connesso al loro acquisto. La banca deve pertanto rispondere dei danni da inadempimento precontrattuale provocati, non avendo informato il cliente in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli in questione, al rating della Repubblica Argentina e alla pur remota possibilità di mancato rimborso del capitale investito, evidenziata dal giudizio delle agenzie internazionali. L'intermediario finanziario che sia venuto meno al suo obbligo di fornire al cliente, nelle forme prescritte dalla legge, le informazioni sui rischi cui si esponeva con l'investimento mobilire è infatti responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'investimento.

Mel caso in cui il cliente assuma che era stata la "Associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini" (c.d. "Task Force Argentina"), di cui faceva parte anche la Banca, a suggerire agli investitori di non aderire alla offerta di concambio, ritenuta "non soddisfacente", non può ascriversi a colpa di questi il fatto che non abbia evitato parte del danno economico conseguente al default dello Stato sudamericano, come avrebbe potuto fare aderendo alla offerta di concambio.

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]