Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria - obbligazioni Cirio

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Data di riferimento: 
20/04/2007

L'obbligo informativo è particolarmente pregnante quando l'intermediario finanziario non si limita a dare esecuzione ad un ordine di negoziazione ricevuto dal cliente, ma svolge attività di consulenza in suo favore, come nel caso in cui i titoli vengano offerti al di fuori dei mercati regolamentati da una Finanziaria lussemburghese, pur appartenente al gruppo Cirio, ed è quindi evidente che gli investitori non potevano essere a conoscenza della relativa emissione che doveva essergli necessariamente stata consigliata dalla banca , pur nel contesto di altre operazioni di investimento, anche molto diversificate.

In assenza di rating dell'emittente il rischio di insolvenza si misura sulla base dello spread di tasso di interesse, rispetto ad altri titoli obbligazionari, Era quindi necessario fare il confronto con altri titoli obbligazionari, ad esempio con le obbligazioni Telecom francesi e inglesi quasi contestualmente acquistate.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]