T. Messina - Int. f. - Produzione in giudizio del contratto quadro non sottoscritto e azione di nullità proposta dal cliente.
Tribunale Messina 18 ottobre 2012 - - Est. Fiorentino.
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro mancante della sottoscrizione della banca - Produzione in giudizio quale equipollente della mancata sottoscrizione - Azioni di nullità proposta dal cliente - Effetti.
La produzione in giudizio del documento contrattuale non sottoscritto dalla parte che ha omesso di sottoscriverlo costituisce equipollente della mancata sottoscrizione e comporta l'effetto di perfezionare ex nunc il contratto. Detto effetto non può, tuttavia, prodursi quando il consenso dell'altra parte debba considerarsi revocato anche implicitamente, come nel caso della notifica della domanda giudiziale di nullità del contratto fondata proprio sul vizio in questione. In proposito, va poi precisato che per la revoca del consenso non è necessario l'intervento personale della parte in luogo di quello del procuratore alla lite, posto che l'attività compiuta nel processo dal soggetto al quale è stata conferita la procura deve essere riferita al cliente, salvo che sia espressamente proscritta la sua partecipazione personale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione Marco Binelli
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Allegato | Dimensione |
---|---|
Tribunale di Messina 18 ottobre 2012.pdf | 770.32 KB |