Tribunale di Udine - Responsabilità da servizi di intermediazione finanziaria.

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Data di riferimento: 
22/04/2005

Sia il T.U.I.F. (v., in particolare, gli artt. 21 e 23), sia la disciplina regolamentare emanata dalla CONSOB (avvalendosi della delega contenuta nell'art. 6, comma 2, dello medesimo T.U.I.F.) - che hanno chiaramente e dichiaratamente lo scopo di favorire un accesso consapevole e responsabile ai servizi di investimento - gravano l'intermediario di generali doveri di comportamento "nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché di specifici obblighi di carattere formale, che dovrebbero in qualche modo meglio assicurare l'adempimento di quei doveri sostanziali. Il dovere di comportamento "con diligenza, correttezza e trasparenza" deve essere rispettato tanto al momento della instaurazione di un rapporto con un nuovo investitore, quanto nel corso dello svolgimento di tale rapporto.

Il legislatore, sanzionando di nullità (e relativa) la sola inosservanza della forma prescritta, ha inteso disporre diversamente (v. art. 1418, comma 1°, c.c.) per tutte le altre violazioni di obblighi e doveri posti a carico dell'intermediario. Ciò risulta confermato anche dalla circostanza che l'art. 23, comma 6, T.U.I.F. presuppone chiaramente che, se gli intermediari non hanno "agito con la specifica diligenza richiesta", il cliente abbia diritto al risarcimento dei danni, ciò che consegue tipicamente all'inadempimento del contratto valido (art. 1218 c.c.) e non alla dicharazione di nullità del contratto (cui consegue soltanto l'obbligo di restituire eventuali prestazioni rese in esecuzione del contratto nullo e, quindi, indebite).

Sul piano di una piena correttezza di comportamento commerciale, può essere considerato non del tutto ortodosso il meccanismo che riconosce un compenso per il collocamento di strumenti finanziari anche ad un soggetto diverso dal promotore (e che ha già l'incarico della banca di collocare prodotti assicurativi), perché in tal modo si prepara un ambiente favorevole a possibili comportamenti disinvolti da parte del mero procacciatore e del promotore, in complicità tra di loro. Tuttavia, questo aspetto non è sufficiente a fondare una responsabilità solidale dell'intermediario abilitato (in mancanza di prova di una sua partecipazione o accettazione in concreto dei comportamenti anomali) e potrà essere apprezzato soltanto ai fini della decisione sulle spese di lite.

La sottoscrizione dei moduli contrattuali costituisce prova scritta della volontà delle parti ed ha un valore confessorio che non può essere superato dalla generica allegazione di avere firmato senza leggere quello che si firmava. Vanno considerate sicuramente in grado di comprendere il valore della propria sottoscrizione le parti che non hanno allegato nessun elemento, anche presuntivo, che possa far ritenere vero il contrario, a maggior motivo se trattasi di persone con titolo di studio di grado molto elevato ( laurea).

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]