T. Mantova - Int. f.- Polizza unix linked quale prodotto assicurativo e manleva dell'intermediario.

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Data di riferimento: 
15/01/2013

Tribunale Mantova 15 gennaio 2013 - - Est. Bernardi.

Polizza assicurativa del tipo unit-linked stipulata anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. 174/1995 - Applicabilità del d. lgs 58/1998 e della delibera CONSOB n. 11522/1998 - Esclusione.

Domanda di manleva svolta dall'intermediario finanziario nei confronti del procacciatore d'affari non abilitato alla stipula di contratti su strumenti finanziari - Infondatezza.

La polizza del tipo unit-linked stipulata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 174/1995 deve considerarsi come prodotto assicurativo e non come strumento finanziario e, pertanto, ad essa non è applicabile la disciplina di cui al d. lgs. 58/1998 e quella regolamentare introdotta dalla CONSOB con delibera n. 11522/1998. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

In difetto di valida clausola di esonero da responsabilità, non è fondata la domanda di manleva svolta dall'intermediario finanziario condannato a risarcire gli investitori dei danni conseguenti all'inadempimento agli obblighi negoziali e dal primo proposta nei confronti di procacciatore d'affari che, benché non iscritto all'albo dei promotori finanziari, aveva fatto sottoscrivere ai clienti un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata) 

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Mantova 15 gennaio 2013.pdf317.12 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]