App. Milano - Int. f.- Inadeguatezza dell'operazione, nullità, obblighi informativi e adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Appello Milano 06 febbraio 2013 - Pres. Tarantola - Est. Carla Romana Raineri.
Intermediazione finanziaria - Impugnazione di nullità delle singole operazioni - Censura di nullità del contratto quadro formulata in corso di causa - Mutatio libelli.
Nullità - Dichiarazione d'ufficio del giudice ex articolo 1421 c.c. - Coordinamento con il principio della domanda - Conseguenze.
Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento della documentazione contrattuale alla normativa sopravvenuta - Sanzioni - Insussistenza - Automatica sostituzione delle clausole incompatibili.
Doveri informativi dell'intermediario - Consegna del documento generale sui rischi dell'investimento - Dovere informativo in relazione ad ogni singola operazione - Sussistenza.
Doveri informativi dell'intermediario - Negoziazioni di titoli che non sono ancora nella disponibilità dell'intermediario - Irrilevanza.
Doveri informativi dell'intermediario - Censura di inadeguatezza dell'operazione - Indicazione specifica del profilo di inadeguatezza - Necessità.
Doveri informativi dell'intermediario - Inadeguatezza dell'operazione - Concorso con la violazione dell'obbligo informativo relativo al prodotto finanziario - Interruzione del nesso causale.
La pretesa di fondare, in corso di causa, la censura di nullità al contratto quadro dopo aver invocato, in citazione, il vizio di nullità soltanto relativamente alle singole operazioni d'acquisto (nella specie di Bond Argentina) e per l'asserita violazione degli obblighi informativi dettati dalla normativa di riferimento, integra una palese mutatio libelli, poiché comportante non una semplice precisazione della causa petendi, ma un mutamento del fatto costitutivo della domanda, con l'introduzione nel giudizio di un tema d'indagine di fatto e di diritto del tutto nuovo e, quindi, implicante un'alterazione dell'originario tema del contendere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il potere del Giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 cod. civ. va coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che soltanto se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare, in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso, mentre, qualora il tema verta direttamente sulla illegittimità di questo, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta della documentazione contrattuale relativa ai servizi di intermediazione finanziaria non comporta alcuna sanzione poiché, in applicazione dei principi generali, essendo il contratto di negoziazione, per le sue peculiari caratteristiche, un contratto di durata destinato a produrre i suoi effetti nel tempo, le eventuali clausole contrattuali incompatibili con il nuovo testo normativo devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite dalle nuove norme di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La consegna del documento generale sui rischi dell'investimento non esime l'intermediario dall'obbligo informativo con riferimento ad ogni singola (successiva) operazione in strumenti finanziari e, pertanto, la sua effettiva consegna in tempo precedente alle singole negoziazioni si appalesa, sotto questo profilo, irrilevante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nessun obbligo informativo è previsto in ordine al fatto che i titoli oggetto di negoziazione non siano ancora nella disponibilità dell'intermediario, salvo che tale circostanza possa avere in qualche modo rilievo ed efficacia causale in ordine all'acquisto effettuato dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È generica ed inaccoglibile la doglianza in merito alla violazione delle norme che prescrivono l'informazione in tema di inadeguatezza dell'operazione di cui all'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 che non contenga l'indicazione del profilo (tipologia, oggetto, frequenza, dimensione) sotto il quale l'operazione è ritenuta inadeguata, con la precisazione che l'onere di allegazione circa i profili di inadeguatezza incombe sull'investitore, mentre incomberà all'intermediario dimostrare di aver assolto alle prescrizioni circa l'avvenuto avvertimento e la ricevuta autorizzazione che dia conto delle avvertenze ricevute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La inadeguatezza dell'operazione resa nota all'investitore, costituisce un'informazione di "rango" superiore ed assorbente rispetto al semplice obbligo informativo relativo al prodotto finanziario e rende per certi versi irrilevante il precedente scambio di informazioni. L'eventuale omissione dell'obbligo informativo "a monte", a fronte di una operazione qualificata come "inadeguata", e comunque perfezionatasi su espressa richiesta scritta dell'investitore, è destinata ad interrompere il nesso causale fra il danno manifestatosi nel patrimonio dell'investitore e la condotta omissiva, sotto il profilo "informativo" contestabile all'Intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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