Agenzia delle Entrate - opposizione allo stato passivo: imposta di registro e credito a medio e lungo termine
Agenzia Entrate, risoluzione 17 dicembre 2008, n. 479/E.
Fallimento - Sentenza che definisce la causa di opposizione allo stato passivo - operazioni di credito a medio e lungo termine - Applicazione del regime sostitutivo di cui all'art. 15 DPR 29 settembre 1973, n. 601 - Esclusione - Applicazione dell'imposta di registro - Presupposti - Sussistenza.
L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, prevista dall'art. 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, che per le operazioni di credito a medio e lungo termine prevede, in presenza di determinati requisiti, il pagamento di una imposta sostitutiva, non si applica agli atti giudiziari relativi alle stesse operazioni che non fruiscono pertanto dell'esonero dai tributi sostituiti. La sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è quindi assoggettata all'obbligo di registrazione in termine fisso e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima, del TUR, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento agli atti dell'autorità giudiziaria "...di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...". La base imponibile per la tassazione della sentenza del Tribunale è rappresentata dell'intero credito ammesso allo stato passivo del fallimento. (fb)
Provvedimento titolo e massima tratti dalla rivista on.line www.ilcaso.it
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