Trib. di Ravenna - Concordato con riserva e decorrenza del termine concesso dal tribunale per la presentazione del piano.

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Data di riferimento: 
06/03/2013

Tribunale Ravenna 06 marzo 2013 - Pres. Gilotta - Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Competenza del tribunale - Gruppo di imprese - Prevalenza della sede effettiva.

Concordato con riserva - Mancanza di motivazioni ed indicazioni in ordine al contenuto del piano - Termine minimo previsto dalla norma.

Concordato con riserva - Termine per la presentazione del piano - Decorrenza dal deposito del decreto del tribunale - Valore prenotativo della pubblicazione del ricorso.

La competenza del tribunale per la domanda di concordato di società appartenenti allo stesso gruppo deve ritenersi esistente anche nel caso in cui alcune delle società abbiano la sede legale nel circondario di altro tribunale qualora risulti che la loro sede effettiva si trovi in realtà nel circondario del tribunale al quale è presentata la domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di adeguate motivazioni ed indicazioni in ordine al contenuto del piano di concordato, a fronte della presentazione di domanda di concordato con riserva appare opportuno concedere il termine minimo previsto dall'articolo 161, comma 6, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per la presentazione della documentazione e del piano concordatario decorre dal deposito in cancelleria del decreto del tribunale che si pronuncia sul ricorso, mentre la pubblicazione di quest'ultimo, effettuata a cura della cancelleria ai sensi del quinto comma, ha valore "prenotativo" degli effetti derivanti dalla futura concessione del termine. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]