Corte d’Appello Trieste – Ist. di fallimento e ist. di concordato in bianco: competenza territoriale e pendenza di procedure.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/04/2013

Reclamo ex art. 18 l.f.

Corte d'Appello di Trieste, Sez. II civile, 18 aprile 2013 n. 381, Pres. ed Est. Dott. Colarieti

Istanza di fallimento - Trasferimento sede sociale - Deposito istanza di concordato con riserva - Competenza territoriale - Termine per sollevare l'eccezione di incompetenza - Pendenza procedure - Regolamento di competenza - Istanza di sospensione istruttoria prefallimentare.

La questione di incompetenza territoriale deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione obbligatoriamente convocata ex art. 15 l.f., nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il principio richiamato va tuttavia interpretato in senso estensivo, riconoscendo la possibilità di eccepire l'incompetenza anche in successiva udienza, se solo in essa il debitore convocato si è munito di difesa tecnica. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

A fronte di un'istanza di concordato c.d. in bianco, la pendenza della procedura non si determina con il mero deposito della domanda prenotativa, ma con il provvedimento che, accogliendo l'istanza, fissa il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione e dispone gli obblighi informativi periodici di cui all'ottavo comma dell'art. 161 l.f.. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Marino Ferro

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]