T. Termini Imerese- Int. f.- Contratti di investimento stipulati fuori dai locali commerciali e ius poenitendi .

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Data di riferimento: 
06/12/2012

Tribunale Termini Imerese, 06 dicembre 2012 - Sez. Dist. Corleone - Est. Eleonora Bruno.

Contratti di investimento stipulati fuori dai locali commerciali - Ius poenitendi - Applicabilità dell'art. 30, comma 6, d. lgs. 58/1998 - Esclusione.

Contratti di investimento - Operazioni di execution only - Inosservanza di obblighi informativi - Omessa valutazione dell'adeguatezza in concreto - Responsabilità di natura contrattuale - Sussiste.

La disciplina del recesso delineata dall'art. 30 TUF, in riferimento alle operazioni di collocamento di strumenti finanziari avvenute fuori sede, non è applicabile alle operazioni di negoziazione effettuate in attuazione di un contratto per la prestazione di servizi di investimento. Queste non possono essere intese quale "servizio di collocamento", il quale si caratterizza per l'esistenza di un accordo tra l'emittente e l'intermediario - collocatore, finalizzato all'offerta, ad un pubblico indeterminato, di strumenti finanziari. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

L'intermediario è tenuto ad uniformare la propria condotta agli obblighi informativi, ed a valutare l'adeguatezza, in concreto, delle singole operazioni, anche nelle ipotesi in cui si tratti di ordini c.d. execution only, e cioè di ordine effettuato a seguito di autonoma formazione della volontà da parte dell'investitore, senza alcuna influenza da parte della banca. L'intermediario che presti servizi di investimento è tenuto ad informare la propria condotta al principio della c.d. informazione adeguata in concreto, il quale impone di valutare se le avvertenze fornite agli investitori sul tipo di rischio connesso alla singola operazione siano state tali da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria dei clienti. La violazione di tale obbligo dà luogo a responsabilità di natura contrattuale, dell'intermediaria, la quale sarà tenuta a risarcire il danno, oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento. (Gaia Matteini) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]