T. Livorno- Int. f.- Intermediazione finanziaria e obblighi dell’intermediario.
Tribunale Livorno, 17 ottobre 2011 - - Est. Urgese.
Contratti di intermediazione finanziaria - Obbligo dell'intermediario di informazione del cliente - Violazione.
In materia di controversie in tema di intermediazione finanziaria alla accertata violazione da parte dell'intermediario dell'obbligo di informazione del cliente di cui all'art. 21 D.Lgs n. 58/98, che costituisce grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., consegue la dichiarazione di risoluzione del contratto così stipulato con conseguente obbligo dell'Istituto di credito alla restituzione al cliente della somma investita. (Michela Forte) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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