T. Torino- Int. f.- Obbligo di informazione sull'aumento di rischiosità del titolo, condizioni e limiti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/11/2012

Tribunale Torino, 20 novembre 2012 - - Est. Ciccarelli.

Intermediazione finanziaria - Obbligazioni Lehman Brothers - Obblighi informativi.

Non è configurabile un obbligo dell'intermediario di informare l'investitore sulla perdita di valore o sull'aumento di rischiosità dei titoli verificatisi in data successiva all'acquisto; tale obbligo sussiste solo quando fra intermediario e investitore sia stato concluso un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale. (Michela Boccardo) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Torino 20 novembre 2012.pdf192.4 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]