Cons. St.- Int. f.- Finanza degli enti territoriali e utilizzo degli strumenti finanziari ex art. 41 l. 448/2001.

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Data di riferimento: 
27/11/2012

Consiglio di Stato , 27 novembre 2012 - Pres. Baccari - Est. Saltelli.

Strumenti di gestione del debito pubblico - Finanza degli enti territoriali - Utilizzo di strumenti finanziari di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Discrezionalità dei singoli enti nella scelta dello strumento e nella determinazione della convenienza economica dell'operazione.

Strumenti di gestione del debito pubblico - Finanza degli enti territoriali - Operazione di ristrutturazione del debito effettuata da enti pubblici ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Attuazione di più operazioni attraverso più strumenti finanziari - Valutazione di convenienza economica - Riferimento all'intera operazione.

L'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fissati gli obiettivi da perseguire e indicati gli strumenti utilizzabili, ha rimesso alla discrezionalità dei singoli enti non solo la scelta dello strumento più adeguato da utilizzare per conseguire l'obiettivo, ma anche la concreta, responsabile e consapevole determinazione della convenienza economica dell'operazione di ristrutturazione del debito. Da ciò consegue che la convenienza dell'operazione di ristrutturazione del debito effettuata dagli enti deve essere apprezzata in concreto, in base alla sua effettiva articolazione, nonché ai fatti, alle informazioni e ai dati in possesso (o dei quali avrebbero dovuto essere ragionevolmente in possesso) degli enti stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora l'operazione di ristrutturazione del debito effettuata dagli enti pubblici sulla scorta degli strumenti previsti dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sia articolata attraverso l'utilizzo di più operazioni (nel caso di specie: estinzione anticipata dei mutui preesistenti a tasso variabile con spread medio pari a 0,126%, emissione di un BOP a tasso variabile con spread pari a 0,063%, sottoscrizione di contratto derivato collar) che, benché autonome e separate tra di loro, sono nondimeno connesse e collegate, in quanto strutturalmente funzionalizzate al conseguimento dell'obiettivo indicato dal citato art. 41, la valutazione di convenienza economica deve pertanto essere riferita all'intera operazione e non può essere limitata al solo valore dei contratti swap (ed alla questione dei costi impliciti di questi ultimi), attraverso i quali l'ente abbia inteso garantirsi dal rischio dell'eventuale aumento dei tassi di interessi sulla sua (nuova) posizione debitoria nell'arco del periodo di tempo previsto per la sua estinzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]