T. Prato- Int. f.- Dichiarazione di operatore qualificato e informazione sulla inapplicabilità della normativa di tutela.
Tribunale Prato, 04 giugno 2012 - - Est. Caterina Condò.
Operatore qualificato - Dichiarazione resa dal legale rappresentante della società - Precisazione degli effetti delle conseguenze della dichiarazione in ordine alla inapplicabilità della normativa di tutela dell'investitore - Necessità.
Offerta fuori sede di strumenti finanziari - Informazione sulla facoltà di recesso - Attività di promozione di collocamento presso il pubblico - Necessità.
Contratti derivati - Invalidità della dichiarazione di operatore qualificato - Informazione sui rischi specifici dell'operazione ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Necessità.
La dichiarazione di operatore qualificato prevista dall'articolo 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 deve contenere, pena la sua invalidità, la precisazione degli effetti che la stessa comporta in termini di inapplicabilità della normativa specifica di tutela dell'investitore. Tale modalità di rendere la dichiarazione consente, infatti, al dichiarante una più consapevole presa di cognizione dell'oggetto della dichiarazione e dei suoi effetti consistenti nella rinuncia ad alcune delle tutele previste dalla regolamentazione di settore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai fini della sussistenza della fattispecie dell'offerta fuori sede di strumenti finanziari ex art. 30 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (ed, in particolare, dell'obbligo dell'intermediario di informare per iscritto il cliente della facoltà di recesso prevista dal comma 6 della norma), non è sufficiente che la raccolta dell'ordine di borsa avvenga al di fuori dei locali commerciali della banca, occorrendo altresì, in armonia rispetto alla prassi di tutela di una molteplicità di soggetti che informa la disciplina sulla sollecitazioni all'investimento, la presenza di una attività di promozione e di collocamento presso il pubblico da parte dell'intermediario, attività quest'ultima la cui definizione, in assenza di ulteriori indicazioni, deve desumersi dal tenore degli articoli 94 del d.lgs. 58/1998 citato e 1336 c.c., quale proposta contrattuale indifferentemente rivolta ad un numero non predeterminato di persone. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In ipotesi di operazioni in contratti derivati, qualora la dichiarazione di operatore qualificato di cui all'articolo 31, comma 2, reg. Consob n. 11522/1998 non possa ritenersi validamente resa, l'intermediario deve, ai sensi degli articoli 21 e 28 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, informare per iscritto il cliente sui rischi specifici dell'operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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