T. Verona- Int. f.- Interesse del contraente protetto e convalida del contratto di investimento nullo per mancanza di forma.
Tribunale Verona, 28 giugno 2012 - - Pres., est. Vaccari.
Servizi d'investimento - Trasparenza - Contratti - Forma scritta - Violazione - Nullità del contratto quadro - Convalida - Ammissibilità - Convalida tacita - Ammissibilità.
Servizi d'investimento - Trasparenza - Contratti - Nullità - Esercizio selettivo dell'azione di nullità - Inammissibilità - Violazione della buona fede contrattuale.
Servizi d'investimento - Trasparenza - Contratti - Forma scritta - Violazione - Nullità del contratto quadro - Adesione ad un'offerta pubblica di scambio - Convalida del contratto quadro.
Nell'ambito della prestazione di un servizio d'investimento, il contratto quadro nullo per mancanza della forma scritta può essere convalidato, dal momento che la legittimazione relativa all'azione prevista dall'art. 23 t.u.f. esprime la prevalenza dell'interesse del contraente protetto sull'interesse pubblico alla tutela del mercato. La convalida può derivare non solo dall'esecuzione volontaria delle prestazioni ma da qualsiasi comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
Dato un contratto quadro nullo per mancanza della forma scritta, l'esercizio dell'azione di nullità rivolto solo ad alcune delle operazioni esprime la volontà di conservare le cedole incassate in relazione ai restanti ordini d'acquisto, e pertanto di avvalersi degli effetti del contratto quadro in base al quale sono stati effettuati: ciò si configura come una convalida integrale di tale contratto, in coerenza con il principio di buona fede, di cui l'istituto della convalida costituisce un'espressione. Di conseguenza, l'azione selettiva di nullità è da respingere poiché riguarda un contratto divenuto valido. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
L'adesione a un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto dei titoli acquistati in esecuzione di un contratto quadro nullo per mancanza di forma scritta costituisce una convalida del medesimo. L'adesione ad un' o.p.s. è, infatti, un atto negoziale indicativo della volontà di avvalersi degli effetti del contratto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)
(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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