T. Verona- Int. f.- Dichiarazione di operatore qualificato rilasciata da impiegato della società, ratifica, forma.

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Data di riferimento: 
20/09/2012

Tribunale Verona, 20 settembre 2012 - Pres. Mirenda - Est. Vaccari.

Operatore qualificato - Dichiarazione rilasciata da impiegato - Ratifica - Ammissibilità - Forma - Delibera del consiglio di amministrazione.

Operatore qualificato - Obblighi comportamentali dell'intermediario previsti dagli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 - Esclusione - Obblighi ulteriori - Sussistenza.

Operatore qualificato - Difformità rispetto al contenuto della dichiarazione di operatore qualificato - Conseguenze.

La dichiarazione di operatore qualificato, rilasciata da un impiegato, anzichè dal legale rappresentante di una società di capitali, in quanto atto unilaterale, è passibile di ratifica. In tal caso, la ratifica, per essere valida, deve osservare, ai sensi dell'art. 1399, primo comma c.c., la forma scritta richiesta dagli artt. 23 t.u.f. e 30 del regolamento Consob n.11522/1998. Tale requisito formale è integrato dalla delibera del Consiglio di amministrazione della predetta società che ratifichi l'operato del proprio dipendente. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

I principi generali di cui all'art. 21 t.u.f non possono costituire fonte, per l'intermediario che operi nei confronti di un soggetto definibile come operatore qualificato ai sensi dell'art. 31 reg. Consob, degli specifici obblighi comportamentali previsti dagli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 e dalla cui osservanza il primo è esonerato, in virtù del rilascio della dichiarazione di operatore qualificato. Così facendo, infatti, si finirebbe per aggirare, di fatto, la disciplina regolamentare che è conforme a quella comunitaria. Dai predetti principii generali è invece possibile far discendere obblighi comportamentali dell'intermediario anche nei confronti di un soggetto che rivesta la qualifica di operatore qualificato ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme del regolamento Consob sopra citate. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

L'obbligo informativo generale derivante a carico dell'intermediario dall'art. 21 lett. b) del tuf permane nei confronti di un soggetto che abbia rilasciato la dichiarazione autoreferenziale solo in presenza di elementi oggettivi, conosciuti o conoscibili dall'intermediario, dai quali si evinca una difformità tra quella evidenza e la realtà fattuale. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]